200627173 In tema di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, spetta al giudice tributario, anche in riferimento ad obbligazioni tributarie sorte in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la giurisdizione in ordine all'istanza di autorizzazione all'iscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore, proposta dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 22 del medesimo decreto: si tratta infatti di un istituto gią previsto dall'abrogato art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e non avente natura sanzionatoria, ma cautelare, in quanto inteso a garantire l'adempimento dell'obbligazione derivante da omesso pagamento dell'imposta o dall'irrogazione di una sanzione, onde, tenuto conto anche della disposizione transitoria di cui all'art. 25, primo comma, del d.lgs. n. 472 cit., rispetto ad esso non trova applicazione il principio di irretroattivitą sancito dall'art. 3 del medesimo d.lgs., ma il principio generale "tempus regit actum".