200627172a In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 ottobre 2006, n. 269, che ha modificato l'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, nella parte in cui attribuiva alle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione la competenza in ordine all'impugnazione delle sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, disponendo la trasmissione alle Sezioni Unite Civili dei ricorsi proposti dinanzi alle Sezioni Unite Penali a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 cit., le sentenze pronunciate in data anteriore a quella in cui l'art. 24 ha acquistato efficacia (19 giugno 2006), ma per le quali il termine d'impugnazione sia scaduto in data successiva, restano soggette al regime previsto dalla normativa in vigore alla data di emanazione della sentenza, senza che assuma alcun rilievo la disciplina vigente alla data dell'impugnazione: la fattispecie generatrice del potere d'impugnazione è infatti costituita dalla sentenza, la cui forza giuridica è segnata dal momento in cui essa assume esistenza giuridica, e resta definitivamente fissata in tale momento, con la conseguenza che la facoltà d'impugnazione ed i modi ed i termini per esercitarla sono insensibili a successivi interventi normativi, non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli effetti dell'atto processuale che si sono già prodotti al momento della sua entrata in vigore, né regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto stesso.
200627172b In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 individua l'inizio del procedimento nella data della comunicazione del P.G. al Consiglio Superiore della Magistratura, alla quale è collegato anche l'obbligo di dare comunicazione all'incolpato, con l'indicazione del fatto addebitatogli, a pena di nullità degli atti istruttori compiuti: pertanto, in relazione allo svolgimento delle indagini preliminari, che si risolvono in un'attività amministrativa finalizzata all'acquisizione di una più completa e precisa cognizione dei fatti, unicamente in funzione delle valutazioni di competenza del P.G. circa l'esercizio dell'azione disciplinare, non sussiste alcun obbligo di comunicazione all'incolpato.
200627172c In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'art. 34 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui prevede non già l'obbligo, ma la mera facoltà dell'incolpato di farsi assistere da un difensore, in relazione alle speciali esigenze del procedimento ed all'attitudine di chi è professionalmente investito della funzione giurisdizionale a far derivare esclusivamente dalla propria valutazione tecnica la linea difensiva circa i comportamenti contestatigli, esclude l'applicabilità dell'art. 304 dell'abrogato cod. proc. pen., nella parte in cui impone all'inquirente di nominare un difensore di ufficio, ove l'imputato non ottemperi all'invito a nominarne uno di propria fiducia.
200627172d In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la necessaria correlazione fra l'accusa contestata e la sentenza, imposta dall'art. 34 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, attraverso il richiamo, pur con il limite della compatibilità, dell'art. 477 del previgente cod. proc. pen., mira allo scopo di garantire il contraddittorio, portando a conoscenza del responsabile i fatti che gli vengono addebitati, e di consentirgli così un'adeguata difesa: per fatto contestato deve pertanto intendersi, in relazione alla predetta "ratio", non solo quello indicato specificamente nel capo di incolpazione ma quanto risulta da tutto il complesso degli elementi portati a conoscenza dell'incolpato, e sui quali lo stesso è stato messo in grado di difendersi. (Nella specie, essendo stato contestato all'incolpato di aver richiesto l'intervento dei carabinieri a seguito di un diverbio insorto con il cancelliere, nonché di aver presentato osservazioni ad una proposta di modifica tabellare fondate su affermazioni rivelatesi totalmente destituite di fondamento, la S.C. ha ritenuto che non comportasse una violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza l'avvenuta specificazione, da parte di quest'ultima, delle ragioni e dei termini del predetto contrasto, né la stigmatizzazione dei toni e delle espressioni usati nelle osservazioni presentate dall'incolpato, avendo quest'ultimo potuto articolare compiutamente le proprie deduzioni difensive).
200627172e In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il termine di un anno dalla richiesta del P.G., entro il quale, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, deve intervenire a pena di estinzione la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non trova applicazione, in forza del principio generale "tempus regit actum", nel caso in cui la sentenza sia stata pronunciata in data anteriore all'entrata in vigore della predetta disposizione (peraltro modificata dall'art. 1, comma terzo, lettera g), della legge 24 ottobre 2006, n. 269).
200627172f In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la natura giurisdizionale e non amministrativa della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e la sua composizione secondo criteri fissati direttamente dalla legge escludono la sussistenza di ragioni di incompatibilità, e quindi di astensione, nell'ipotesi in cui siano chiamati a farne parte componenti che abbiano già espresso il loro parere sui medesimi fatti oggetto dell'incolpazione nell'esercizio dell'attività amministrativa dell'organo di autogoverno. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso il dovere dei componenti della Sezione disciplinare di astenersi dalla decisione in un procedimento nel quale si contestava all'incolpato di aver rivolto al capo dell'ufficio accuse rivelatesi assolutamente infondate, nell'ambito di osservazioni ad una proposta di variazione tabellare precedentemente esaminata dal "Plenum" del Consiglio Superiore).
200627172g In tema di illecito disciplinare dei magistrati, costituisce abuso del proprio ruolo la richiesta dell'intervento delle forze dell'ordine al fine di dirimere un banale contrasto insorto tra lo stesso magistrato ed il cancelliere relativamente all'interpretazione di una circolare ministeriale, ove sia accompagnata dall'assunzione di un atteggiamento minaccioso nei confronti del funzionario e dal reiterato richiamo alla sede competente per i reati commessi a danno dei magistrati, nonché diretta a soddisfare un interesse meramente personale e di modestissimo rilievo economico: invero, pur spettando al magistrato, come a qualsiasi altro cittadino, la legittimazione a sollecitare detto intervento, sia per far constatare la ritenuta commissione di illeciti, sia per ricercare una bonaria composizione sulla base dei poteri conciliativi previsti dall'art. 1, secondo comma comma, del T.U.L.P.S., l'esercizio di tale facoltà può dar luogo a responsabilità disciplinare qualora, per le modalità della sua formulazione, comporti abuso delle funzioni e si riveli diretta, esplicitamente o implicitamente, ad ottenere un trattamento di privilegio correlato alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate.
200627172h In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, le sanzioni disciplinari, sebbene applicate da un organo titolare di poteri giurisdizionali, costituiscono pur sempre sanzioni amministrative, alle quali non sono automaticamente riferibili i principi propri delle sanzioni penali, e che restano quindi sottoposte, in via generale, al principio di legalità ed irretroattività, il quale comporta l'assoggettamento della condotta alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa previsione, non può trovare applicazione il principio di retroattività della legge successiva più favorevole. Tale principio, in particolare, non è invocabile, in riferimento al nuovo regime della responsabilità disciplinare introdotto dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 32 bis, inserito dall'art. 1, comma terzo, lettera q), della legge 24 ottobre 2006, n. 269, il quale, nel far salvo il principio che la nuova normativa si applica solo ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla sua entrata in vigore, si limita a stabilire che per i procedimenti promossi successivamente, ma aventi ad oggetto fatti commessi in epoca anteriore, continua ad applicarsi la normativa precedente, solo se più favorevole.
200627172i In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la valutazione della gravità della condotta dell'incolpato, anche sotto il profilo della sua incidenza negativa sulla fiducia e considerazione di cui il magistrato deve godere o sul prestigio dell'ordine giudiziario, ed al fine dell'individuazione della sanzione da irrogare, rientra nell'ambito degli apprezzamenti di merito della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, e non può essere oggetto di riesame in sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, restando sindacabili soltanto la correttezza e la congruità della motivazione adottata.