200626948 In tema di imposta di registro, e con riferimento alla fusione di societą mediante incorporazione, la contestazione da parte dell'Ufficio della possibilitą d'invocare l'art. 4 della direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969 (come modificata dalla direttiva n. 73/80/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973 e dalla direttiva n. 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985), indipendentemente dalle ragioni poste a base della relativa deduzione, vale ad introdurre, anche in sede di legittimitą (analogamente a quanto accade in presenza di una pronuncia di illegittimitą costituzionale o di "ius superveniens"), l'indagine in ordine alla sussistenza del presupposto prescritto dalla predetta disposizione ai fini dell'esenzione dall'imposta proporzionale, ovverosia alla sussistenza di un effettivo conferimento nel capitale dell'incorporata, ed implica quindi l'esclusione del beneficio nell'ipotesi in cui l'incorporante detenga gią l'intero capitale dell'incorporata. Il potere-dovere del giudice di conformarsi al diritto comunitario nella decisione della controversia comporta infatti la necessaria disapplicazione delle regole processuali di diritto interno che, precludendo in sede di legittimitą l'esame di questioni non specificamente dedotte dal ricorrente e l'introduzione di nuove questioni di fatto, impediscono la piena applicazione delle norme comunitarie.

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