200625520a In tema di corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio, la posizione del privato, mentre è di interesse legittimo - suscettibile di tutela solo presso il giudice amministrativo - rispetto al provvedimento generale di determinazione della tariffa, assume la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, per quanto concerne l'accertamento dell'inesistenza del potere dell'ente di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato ammontare, venendo in tal caso in contestazione diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata e ben potendo il giudice ordinario verificare incidentalmente la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti dell'autorità amministrativa determinativi o modificativi della tariffa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di rimborso della somma corrisposta ad un Comune quale contributo alla costituzione di un fondo per il finanziamento dei controlli degli impianti termici previsti dall'art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sul presupposto dell'asserita abrogazione di tale disposizione ad opera dell'art. 31, comma secondo, lettera c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e quindi dell'inefficacia della delibera comunale che aveva imposto il predetto onere, della quale l'attore aveva chiesto la disapplicazione, in quanto adottata in carenza di potere).

 

200625520b La questione di diritto concernente la spettanza al Comune o alla Provincia del potere di imporre e pretendere dai titolari degli impianti termici individuali il pagamento di una somma a titolo di contributo per la costituzione di un fondo per il finanziamento dei controlli previsti dall'art. 31, comma terzo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 può essere legittimamente dedotta con il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità: essa coinvolge infatti la violazione di principi costituzionali, in quanto la ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni, Province e Comuni costituisce attuazione dei principi di cui agli artt. 117 e 97 Cost., relativi all'assetto della Repubblica ed all'organizzazione della P.A., e non può quindi essere rimessa alla valutazione equitativa di un giudice..

 

200625520c La parificazione dei comuni con più di quarantamila abitanti alle province, ai fini della titolarità del potere di effettuare controlli sull'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai sensi dell'art. 31, comma terzo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, non può dirsi venuta meno per effetto di norme successive, ed in particolare dell'art. 31, comma secondo, lettera c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - il quale non ha tacitamente abrogato la predetta disposizione, non avendo introdotto una ripartizione delle competenze incompatibile con quella da essa prevista, né avendo dettato una disciplina organica della materia - ma ha trovato anzi conferma nell'art. 11, comma diciottesimo, del regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nella formulazione introdotta dall'art. 13 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, nell'art. 129 del testo unico sull'edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che ha riprodotto la norma in esame, e nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, che ha introdotto la nuova disciplina della materia, nonchè, da ultimo, nell'art. 283, comma primo, lettera i), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con la conseguenza che legittimamente detti comuni esercitano il connesso potere di imporre agli utenti il pagamento del contributo previsto dal comma terzo dell'art. 31 cit. e di determinarne l'importo.

 

Hosted by www.Geocities.ws

1