200623735 In tema di
costruzione e messa in esercizio di una linea di trasmissione di energia
elettrica, la domanda proposta dal privato nei confronti della P.A. o dei suoi
concessionari, tesa ad ottenere - previo accertamento del pericolo per la salute
derivante dall'esposizione al campo elettromagnetico, data la breve distanza
tra la linea elettrica e l'abitazione dell'istante - un'inibitoria, con la
richiesta, in particolare, di emanazione da parte del giudice di un ordine di
interramento della linea elettrica a ridosso della abitazione del privato, è
devoluta alla cognizione del giudice ordinario, atteso che la P.A. e priva di
qualunque potere, ancorché agisca per motivi di interesse pubblico, di
affievolire o di pregiudicare indirettamente il diritto alla salute, il quale,
garantito come fondamentale dall'art. 32 della Costituzione, appartiene a
quella categoria di diritti che non tollerano interferenze esterne che ne
mettano in discussione l'integrità. Tale principio vale anche nel nuovo quadro
di riparto della giurisdizione in materia di pubblici servizi, di cui all'art.
7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.