200622910    Nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono - prima dell'intervenuta abrogazione ad opera dell'art. 85, comma primo, lett. c) del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 -  i primi tre commi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti di opere e di servizi) la nullità del contratto fra committente ed appaltatore (o intermediario) e la previsione dell'ultimo comma dello stesso articolo - secondo cui i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni - comportano che solo sull'appaltante (o interponente) gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una (concorrente) responsabilità dell'appaltatore (o interposto) in virtù dell'apparenza del diritto e dell'apparente titolarità del rapporto di lavoro stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi.   NOTA: con la pronuncia in questione le SS.UU. hanno risolto il contrasto presente nella sezione lavoro tra l’indirizzo propugnate che in capo all’interposto, ed in concorso con l’interponente, permanessero gli obblighi derivanti dal rapporto lavorativo o correlati allo stesso (v., in proposito, Cass. nn. 6649 del 2004, 6144 del 2004, 3096 del 2001 e 1355 del 1993) e quello (riconducibile soprattutto a Cass. nn. 5901 del 1999 e 1733 del 2000) – a cui hanno aderito le SS.UU. nella sentenza massimata – secondo il quale gli obblighi relativi alla prestazioni rese dal lavoratore fanno carico unicamente sul datore di lavoro utilizzante dette prestazioni, così come risultante dall’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 1369 del 1960, così dovendosi escludere una concorrente responsabilità dell’appaltatore (o interposto).

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