200622818 (a)              In tema di regolamento preventivo di giurisdizione, la Corte di cassazione può prescindere dall'esame della sollevata eccezione di falsità della firma di sottoscrizione del ricorso e della conseguente istanza di sospensione del giudizio in attesa dell'esito del processo penale per falso, nel frattempo instaurato, allorché il ricorso possa comunque già decidersi, nel senso della sua inammissibilità, per altro motivo (nella specie, per il profilo, ritenuto assorbente, della tardività della contestazione della giurisdizione del giudice italiano, con esso formulata); diversamente, infatti, l'esame della - pur pregiudiziale - eccezione di falsità non sarebbe rispondente ad esigenze di economia processuale, in correlazione al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo.

 

200622818 (b)             Ai sensi dell'art. 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato, la contestazione della giurisdizione del giudice italiano resta preclusa ove non proposta dal convenuto con il suo primo atto difensivo. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno ritenuto che nella specie la parte convenuta avesse implicitamente accettato la giurisdizione del giudice nazionale, essendosi limitata a formulare rilievi in ordine al profilo della legge applicabile dal giudice adito secondo le norme del diritto internazionale privato).

 

200622818 (c)             In tema di regolamento preventivo di giurisdizione, l'istanza di controparte che può surrogare quella, non ammissibile, del ricorrente ai fini della pronuncia sulla giurisdizione è soltanto quella formulata dal resistente in via principale ed esclusiva; pertanto, non è riferibile un  atteggiamento processuale di tal fatta alla parte che, in via principale, abbia eccepito l'inammissibilità del ricorso, richiedendo, ma soltanto in via subordinata, la declaratoria di giurisdizione del giudice italiano.

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