200622663 (a) Nei giudizi di riconoscimento di sentenze straniere, a norma dell'art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, non sono ammissibili - data la natura speciale della prevista competenza in unico grado della corte d'appello, che deroga alla regola del doppio grado di giurisdizione, e attesi i limiti propri di tali giudizi - domande cumulate di natura diversa da quella del mero accertamento dei requisiti per il riconoscimento della sentenza.
200622663 (b) Nel giudizio di riconoscimento di sentenze straniere in Italia ai sensi dell'art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, quando si renda necessario procedere ad esecuzione forzata per la loro attuazione, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche se all'attualitą manchino in Italia beni da sottoporre all'esecuzione, e la corte d'appello, attesa la natura ed i limiti di tale giudizio, deve limitarsi ad accertare, al fine di pronunciare il riconoscimento, la sussistenza dei soli requisiti per il riconoscimento automatico di cui all'art. 64 della legge citata, rimanendo estranea a tale giudizio, anche quale oggetto di accertamento solo incidentale, ogni altra questione in merito alla titolaritą dei beni che l'attore intenda sottoporre ad esecuzione.