200622661a     Conforme a Cass. SS.UU. sentenza n. 14846 del 2006.

200622661b    Le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, dall'art. 5, comma secondo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull' "an" che sul "quantum"), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Conseguentemente, qualora in tema di concessioni demaniali marittime - avuto riguardo al quadro normativo di riferimento (nella specie correlabile all'art. 10, comma primo, del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160 del 5 maggio 1989, con l'emanazione del susseguente d.m. 19 luglio 1989) e al periodo considerato - non sia ravvisabile per la determinazionne dei canoni concessori un potere discrezionale affidato alla P.A. concedente, risultante dalla previsione di un canone minimo e di aumenti calcolati in rapporto alle caratteristiche oggettive ed alle capacità reddittuali, oltre che alle effettive utilizzazioni consentite, la relativa controversia riguardante la debenza o il "quantum” del canone di concessione marittima  deve considerarsi attinente a diritti soggettivi di natura patrimoniale e, pertanto, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. NOTA: questione di giurisdizione complessa (per riferimenti v., ad es., Cass. SS.UU. n. 1314 del 1993 e n. 7861 del 2001).

 

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