200622660    La riassunzione del processo davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione è soggetta al rispetto del termine annuale fissato nell'art. 392 cod. proc. civ., in virtù del generico rinvio operato, "per il ricorso alla Sezioni unite della Corte di cassazione", dall'art. 202, primo comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, ad un intero settore (per come evincibile dalla dizione "...si osservano le norme del Capo V, Titolo V, Libro I...") del codice di procedura civile, rinvio da ritenersi, pertanto, di natura non già recettizia, bensì formale, e, quindi, dinamicamente riferito, a seguito dell'abrogazione del codice di rito dell'epoca, alle corrispondenti norme del codice di rito vigente che regolano il ricorso per cassazione. NOTA: in senso propriamente conforme v., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 4663 del 2006.

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