200622521a Il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, fissando in tale momento il termine finale per la proposizione di detto rimedio preventivo. Tuttavia, il ricorso, inammissibile quale istanza di regolamento preventivo, è suscettibile di conversione in denuncia di conflitto di giurisdizione, ove ne presenti i requisiti formali ed i relativi presupposti, ovvero quando, da un lato, il ricorso risulta ritualmente notificato al soggetto destinatario personalmente e non al suo procuratore e, dall'altro, quando è riferibile a sentenze che costituiscono altrettante decisioni declinatorie della "potestas iudicandi", non più revocabili dai diversi giudici che le hanno pronunciate su di una identica domanda, e sono perciò idonee ad integrare gli estremi del conflitto reale negativo, denunciabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 362, comma secondo, n. 1, cod. proc. civ. . (Nella specie, le S.U., alla stregua dell'enunciato principio, pur rilevando l'inammissibilità del proposto regolamento preventivo di giurisdizione siccome formulato dopo che il tribunale ordinario aveva declinato con sentenza la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, che a sua volta, si era dichiarato difettante di giurisdizione, ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la sua conversione in denuncia di conflitto di giurisdizione in presenza dei suddetti presupposti). NOTA: sentenza che condensa tutti i principali risultati raggiunti dalle SS.UU. in tema di individuazione dei presupposti per la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione e per la sua convertibilità in denuncia di conflitto (reale negativo) di giurisdizione.
200622521b Ogni volta che il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia si è in presenza non già di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvilbile con istanza di regolamento preventivo di cui all'art. 41 cod. proc. civ.) ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362, comma secondo, n. 1, cod. proc. civ., può essere denunziato alle Sezioni Unite della Suprema Corte - con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione - in "ogni tempo" e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunzie in contrasto sia o meno passata in giudicato.NOTA: in senso conforme cfr. Cass. SS.UU. nn. 11102 del 2002 e 1621 del 2005.
200622521c A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 (applicabile anche ai giudizi in corso) - con la quale è stata dichiarata (anche) la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali vi sia stato, non già un atto o un provvedimento dell'Amministrazione, ma un comportamento di questa non altrimenti qualificato -, l'inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di una strada (così come di ogni suolo pubblico), delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un "facere", sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, bensì un'attività materiale soggetta al rispetto del principio generale del "neminem laedere". (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, le S.U., risolvendo un conflitto reale negativo di giurisdizione, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla cognizione di una domanda di risarcimento danni proposta da privati in ordine agli effetti materiali negativi di cui aveva risentito la loro proprietà in dipendenza di una frana originantesi da un terrapieno posto a confine e realizzato, su suolo pubblico, per il deposito di rifiuti e materiali di riporto, così incentrando il loro "petitum" unicamente sulla condotta dell'ente pubblico, di cui si contestava la liceità, proprio in quanto si assumeva che il danno al loro patrimonio costituiva conseguenza del comportamento omissivo e colposamente inerte del Comune convenuto, che non aveva provveduto al risanamento statico di detto terrapieno). NOTA: massima che si conforma ai più recenti orientamenti in tema di riparto di giurisdizione tra G.A. e .G.O. a seguito degli effetti della sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale (in senso conforme v., soprattutto, Cass. SS.UU. nn. 599 e 20117 del 2005).