200622248 In tema di edilizia residenziale pubblica, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal concessionario della realizzazione di un programma di edilizia pubblica agevolata nei confronti dei sottoscrittori di atti di prenotazione degli alloggi al fine di ottenere una sentenza di trasferimento della titolarità degli immobili, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., ed il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali insorti tra le parti, trattandosi di pretese fondate sul rapporto negoziale intrattenuto da detto concessionario con i prenotatari degli alloggi, e non essendo configurabile alcun potere discrezionale della P.A. in ordine all'attuazione di tale rapporto. Spetta invece al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alle domande riconvenzionali proposte dai convenuti per far accertare pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi dalla P.A. nella fase antecedente alla conclusione del contratto (nella specie, della convenzione intercorsa tra il concessionario ed il Comune, della delibera di approvazione del relativo schema, della successiva cessione di tale convenzione in favore di un terzo, della determinazione del prezzo degli alloggi e della previsione di accollo del mutuo stipulato con una banca), trattandosi di atti che si collocano nella fase dell'esercizio dei poteri discrezionali con cui la P.A. esplica i propri compiti nel settore dell'edilizia residenziale, mentre l'eventuale esistenza di un nesso logico tra le domande riconducibili alla giurisdizione ordinaria e quelle assegnate alla giurisdizione amministrativa può assumere rilievo esclusivamente come ragione di sospensione dell'uno o dell'altro giudizio, ove ad essa corrisponda un rapporto di pregiudizialità giuridica.

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