200622247 L'esenzione degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile è limitata agli atti "iure imperii" (a quegli atti, cioè, attraverso i quali si esplica l'esercizio delle funzioni pubbliche statali), e non si estende, invece, agli atti "iure gestionis" o "iure privatorum", sempre che il riconoscimento anche di obbligazioni assunte a titolo privato dallo Stato straniero non richieda, comunque, apprezzamenti e indagini sull'esercizio dei suoi poteri pubblicistici. Ne deriva che non è configurabile l'immunità dalla giurisdizione dello Stato in controversia concernente la richiesta di condanna di un console onorario e del di lui Stato di appartenenza al rimborso delle spese di trasporto e di custodia quanto a dipinti e suppellettili facenti parte dell'arredo della sede consolare costituente anche casa coniugale per il console onorario e la di lui moglie, spese di trasporto e di custodia da quest'ultima sostenute in occasione del rilascio dell'abitazione in ragione dell'avviato giudizio di separazione personale, nella impossibilità di individuare l'effettivo proprietario di detti arredi cui restituirli, stante l'acquisto fatto dal console onorario a titolo personale, con affermata, da parte di quest'ultimo, simulata intestazione allo Stato di appartenenza, il quale, pur richiestone, nella persona dell'ambasciatore in Italia, non ne aveva confermato tale titolarità: detta controversia, infatti, attiene ad atti negoziali, che restano, comunque, di diritto privato, ove pur effettivamente compiuti dallo Stato estero tramite il suo organo consolare.