200622245a Spetta alle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal concessionario della gestione di un aeroporto nei confronti di un vettore aereo per il pagamento dei diritti dovuti, ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 324, per l'imbarco dei passeggeri internazionali, ed estesi al traffico aereo nazionale dalla legge 2 ottobre 1991, n. 316 (c.d. "diritti pax"): il trasferimento della predetta gestione ad un privato, pur comportando la sostituzione di quest'ultimo alla P.A. nell'esercizio di attività inerenti ad un pubblico servizio, non fa infatti venir meno la natura tributaria dell'entrata in questione, la cui destinazione a far fronte ad una spesa pubblica non è esclusa né dall'attribuzione del potere di accertamento e di riscossione al concessionario, né dalla totale devoluzione del relativo gettito in suo favore, non essendo il carattere imprenditoriale dell'attività svolta dal gestore incompatibile con la funzione di soddisfare interessi pubblici; il pagamento di tali diritti, originariamente spettanti all'Amministrazione concedente, non trova d'altronde fondamento in un rapporto di scambio, ma è dovuto soltanto in virtù del verificarsi dei presupposti di legge, non rappresentando essi il corrispettivo dei servizi aeroportuali di cui gli utenti beneficiano, ma una prestazione obbligatoria connessa a tali servizi da un rapporto di mera correlatività (idoneo peraltro ad escluderne la commisurazione alla sola capacità contributiva). Nessun rilievo, ai fini del riparto di giurisdizione, assume poi l'eventuale insussistenza di un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 cit., la quale incide esclusivamente sulla proponibilità della domanda, ponendo dunque un problema di adeguatezza della tutela, in ragione dell'estraneità alla struttura del processo tributario delle azioni di mero accertamento.
200622245b L'ordinanza ingiunzione emessa dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 186 ter cod. proc. civ., ancorchè contenente una pronuncia sulla giurisdizione, non può considerarsi come decisione sul merito, essendo soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 cod. proc. civ., e non preclude pertanto la proposizione del regolamento di giurisdizione.