200622216  (a)        In tema di immigrazione, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, "ex" art. 111 Cost., avverso il decreto, pronunciato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 739-742-bis cod. proc. civ., con il quale la corte d'appello decide in ordine alla domanda di autorizzazione ad entrare o a permanere temporaneamente sul territorio nazionale, proposta, in deroga alle disposizioni generali sull'immigrazione, dal cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico di un familiare minorenne, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Sussistono infatti tanto il requisito della decisorietà, atteso che il provvedimento incide sul diritto del minore ad essere assistito da un familiare nel concorso delle condizioni richieste dalla legge e, contemporaneamente, su quello del familiare a far ingresso in Italia e a trattenervisi per prestare la dovuta assistenza; quanto quello della definitività, giacché il decreto, anche di rigetto della domanda, è revocabile solo per fatti sopravvenuti, la richiesta di ingresso del familiare sfornito di permesso di soggiorno potendo essere riproposta solo con la prospettazione di una diversa necessità di assistenza del minore. (Principio espresso in sede di composizione di contrasto di giurisprudenza).

 

 

200622216  (b)       In tema di immigrazione, la presenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minorenne, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deve essere puntualmente dedotta nel ricorso introduttivo soltanto nell'ipotesi di richiesta di autorizzazione all'ingresso del familiare nel territorio nazionale in deroga alla disciplina generale dell'immigrazione; allorché, invece, la richiesta autorizzazione riguardi la permanenza del familiare che diversamente dovrebbe essere espulso, la situazione eccezionale nella quale vanno ravvisati i gravi motivi può anche essere dedotta quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare sin allora presente, ossia di una situazione futura ed eventuale rimessa all'accertamento del giudice minorile. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno ritenuto irrilevante  che nel ricorso rivolto al tribunale per i minorenni non fossero stati indicati i gravi motivi richiesti dalla legge, avendone quel giudice ritenuto certo l'avveramento sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica, con la quale era stato accertato il grave pregiudizio che sarebbe derivato alla minore dalla perdita improvvisa della figura genitoriale).

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