200620889 In tema di contenzioso tributario, il principio secondo cui la proposizione di un'azione di mero accertamento non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione, ma all'improponibilità della domanda, trova applicazione anche in riferimento alle controversie devolute "ratione temporis" alla giurisdizione ordinaria, in quanto concernenti tributi diversi da quelli attribuiti alla cognizione delle commissioni tributarie dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448: detta giurisdizione, infatti, analogamente a quella tributaria, era prevista dall'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ. in via esclusiva e "ratione materiae", cioè sulla base del tipo di tributo in contestazione, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'Amministrazione finanziaria, sicchè non assume alcun rilievo, ai fini del riparto di giurisdizione, l'estraneità dell'azione in esame al modulo del processo tributario, che dev'essere necessariamente introdotto mediante l'impugnazione di specifici atti. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento ad una controversia promossa in epoca anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 448 del 2001, ed avente ad oggetto l'accertamento negativo della debenza della tassa portuale di imbarco e sbarco delle merci).

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