200620888
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
29 del regio d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui non prevede, nel
caso in cui si proceda disciplinarmente a carico di un magistrato per una
pluralità di fatti, l'obbligo della sospensione del procedimento disciplinare
per tutti gli addebiti contestati, in pendenza del procedimento penale avente
ad oggetto fatti relativi soltanto ad alcuni dei capi d'incolpazione: la
simultanea contestazione di diverse incolpazioni nell'ambito di un unico
procedimento a carico della stessa persona rappresenta infatti una circostanza
meramente accidentale, dovuta al fatto che dalla stessa indagine sono emersi
più comportamenti di rilevanza disciplinare, che non fa perdere a ciascuno dei
capi la propria autonomia, ove non sussistano ragioni di connessione oggettiva,
con la conseguenza che la sentenza penale resa in relazione soltanto ad alcuni dei
fatti contestati in sede disciplinare non può spiegare efficacia di giudicato
in relazione ai capi che non costituiscono oggetto del procedimento penale.
Pertanto, l'irrogazione delle sanzioni può ben avvenire separatamente, senza
che si configuri un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto al
procedimento penale, in ragione dell'inapplicabilità in sede disciplinare
dell'istituto della continuazione, né una violazione del diritto di difesa, la
garanzia del quale non esige che le modalità e l'ampiezza della tutela
giurisdizionale siano identiche in ogni procedimento.