200620887a
Il requisito della forma scritta, prescritto dall'art. 23 del Regolamento CEE
n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2001, per la clausola di proroga della
giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è rispettato, per il caso
in cui la clausola stessa figuri tra le condizioni generali di contratto
predisposte da uno dei contraenti e stampate nel documento contrattuale,
soltanto se quest'ultimo sia sottoscritto da entrambe le parti e contenga un
richiamo espresso a dette condizioni generali, ancorché tale richiamo non debba
essere conforme alla previsione dell'art. 1341 cod. civ.: tale requisito deve
quindi considerarsi mancante nell'ipotesi in cui la clausola sia inserita in un
modulo sottoscritto da uno solo dei contraenti, non essendo all'uopo
sufficiente né che l'altro contraente abbia provveduto a predisporre il modulo
stesso, né che abbia poi tenuto un comportamento di conferma e adesione al
rapporto.
200620887b
In tema di commercio internazionale, l'art. 23 del Regolamento CEE n. 44/01 del
Consiglio, del 22 dicembre 2001, nella parte in cui prescrive, per la
stipulazione della clausola di deroga alla giurisdizione, l'adozione di una
forma ammessa da un uso conosciuto dalle parti o ad esse presuntivamente noto,
in alternativa alla forma scritta o a quella ammessa dalle pratiche stabilite
dalle parti, presuppone la prova, posta a carico della parte che invoca la
proroga della giurisdizione, di un comportamento generalmente e regolarmente
osservato dagli operatori del settore in sede di stipulazione di contratti di
un determinato tipo, senza che assumano alcun rilievo il grado di diffusione di
tale comportamento, le forme di pubblicità, le contestazioni giudiziali ed il
collegamento con i requisiti eventualmente diversi prescritti dai singoli
ordinamenti nazionali.
200620887c
In tema di compravendita internazionale di beni, ai fini dell'individuazione
del giudice competente in ordine alla domanda di adempimento, l'art. 5 n. 1 del
Regolamento CEE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2001, conferisce
rilievo, per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, esclusivamente al
luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati, per la cui
determinazione occorre fare riferimento all'art. 31 della Convenzione
internazionale di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci,
adottata l'11 aprile 1980 e resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985, n. 765,
in virtù del quale, ove sia dedotto l'inadempimento dell'obbligazione di
fornitura di merci, e sempre che il venditore non sia obbligato a consegnare i
beni in un altro luogo determinato, l'obbligazione di consegna del venditore,
qualora il contratto di vendita implichi il trasporto dei beni, deve intendersi
adempiuta con la consegna dei beni al primo vettore per la trasmissione al
compratore.