200620887a Il requisito della forma scritta, prescritto dall'art. 23 del Regolamento CEE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2001, per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è rispettato, per il caso in cui la clausola stessa figuri tra le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti e stampate nel documento contrattuale, soltanto se quest'ultimo sia sottoscritto da entrambe le parti e contenga un richiamo espresso a dette condizioni generali, ancorché tale richiamo non debba essere conforme alla previsione dell'art. 1341 cod. civ.: tale requisito deve quindi considerarsi mancante nell'ipotesi in cui la clausola sia inserita in un modulo sottoscritto da uno solo dei contraenti, non essendo all'uopo sufficiente né che l'altro contraente abbia provveduto a predisporre il modulo stesso, né che abbia poi tenuto un comportamento di conferma e adesione al rapporto.

 

200620887b In tema di commercio internazionale, l'art. 23 del Regolamento CEE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2001, nella parte in cui prescrive, per la stipulazione della clausola di deroga alla giurisdizione, l'adozione di una forma ammessa da un uso conosciuto dalle parti o ad esse presuntivamente noto, in alternativa alla forma scritta o a quella ammessa dalle pratiche stabilite dalle parti, presuppone la prova, posta a carico della parte che invoca la proroga della giurisdizione, di un comportamento generalmente e regolarmente osservato dagli operatori del settore in sede di stipulazione di contratti di un determinato tipo, senza che assumano alcun rilievo il grado di diffusione di tale comportamento, le forme di pubblicità, le contestazioni giudiziali ed il collegamento con i requisiti eventualmente diversi prescritti dai singoli ordinamenti nazionali.

 

200620887c In tema di compravendita internazionale di beni, ai fini dell'individuazione del giudice competente in ordine alla domanda di adempimento, l'art. 5 n. 1 del Regolamento CEE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2001, conferisce rilievo, per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, esclusivamente al luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati, per la cui determinazione occorre fare riferimento all'art. 31 della Convenzione internazionale di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci, adottata l'11 aprile 1980 e resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985, n. 765, in virtù del quale, ove sia dedotto l'inadempimento dell'obbligazione di fornitura di merci, e sempre che il venditore non sia obbligato a consegnare i beni in un altro luogo determinato, l'obbligazione di consegna del venditore, qualora il contratto di vendita implichi il trasporto dei beni, deve intendersi adempiuta con la consegna dei beni al primo vettore per la trasmissione al compratore.

 

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