200620885
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda con cui un
Comune, in qualità di avente diritto all'attribuzione del gettito dell'INVIM,
faccia valere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria il diritto ad
essere risarcito di quanto dovrà restituire per effetto della sentenza con cui
il giudice tributario abbia accolto la domanda di rimborso del contribuente,
avanzata sul presupposto dell'asserito contrasto dell'imposta con la direttiva
CEE del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, qualora il Comune faccia
valere la negligente conduzione del giudizio da parte dell'Amministrazione
finanziaria, per non avere impugnato la medesima pronuncia, nonostante fosse
intervenuta, anteriormente alla scadenza del relativo termine, la sentenza
della Corte di Giustizia CEE 11 dicembre 1997, n. 42, favorevole alle ragioni
dell'Amministrazione: oggetto della controversia, infatti, non è la legittimità
della pretesa tributaria per INVIM, che rappresenta il mero antefatto sul quale
ha già pronunciato in senso negativo il giudice tributario, ma la pretesa del
Comune ad essere risarcito dallo Stato per l'addotta negligente conduzione del
giudizio, a titolo di responsabilità da mandato o di responsabilità aquiliana,
non potendosi d'altronde ipotizzare neppure un accertamento tributario in via
incidentale, in quanto l'apprezzamento in ordine all'esito dell'eventuale
ulteriore corso della controversia tributaria si configura esclusivamente come
verifica dell'evitabilità dell'evento, rapportata all'inosservanza colposa di
regole tecnico-giuridiche.