200620505 In tema di responsabilitā disciplinare dei magistrati, costituisce violazione dei compiti - doveri del P.M., soprattutto in presenza di fatti definiti "gravissimi e raccapriccianti", la mancata iscrizione immediata nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. del nome della persona alla quale il reato č attribuibile: si tratta infatti di un adempimento che, pur presupponendo, per gli effetti che ne derivano, la completa identificazione della persona, ai fini della quale non č sufficiente la semplice indicazione del nome e del cognome, non ha carattere meramente formale, e non č quindi utilmente surrogabile dall'iscrizione nel registro relativo a "persone note da identificare" (cosiddetto modello 21). Costituisce poi apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimitā ove sorretto da motivazione congrua, la valutazione dell'idoneitā di tale violazione ad integrare un illecito disciplinare, non risultando credibili le giustificazioni addotte dal magistrato, e prospettandosi l'omissione o il ritardo dell'adempimento in questione come la conseguenza di comportamenti connotati da scarso impegno e insufficiente ponderazione o da approssimazione e limitata diligenza.

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