200620322a La cognizione dell'impugnazione - nella specie, da parte dell'E.N.P.A.F. (nella sua precedente veste di ente previdenziale pubblico titolare di patrimonio immobiliare) - dei decreti ministeriali con i quali sono stati individuati gli immobili degli enti previdenziali da dismettere ai sensi dell'art. 7 d.l. 28 marzo 1997, n. 79, conv. nella legge 28 maggio 1997, n. 140, sulla scorta dell'attuazione della delega di cui all'art. 2 del d. lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché tali provvedimenti costituiscono espressione di un potere autoritativo a fronte del quale gli enti pubblici proprietari degli immobili sono titolari di interesse legittimo, ragion per cui le relative controversie non possono che essere attribuite alla giurisdizione del suddetto giudice, in relazione al disposto generale di cui all'art. 103, comma primo, Cost. .
200620322b Per effetto della nuova formulazione dell'art. 5 cod. proc. civ. (conseguente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 2 della legge n. 353 del 1990) il momento determinativo della giurisdizione va fissato non soltanto con riguardo allo stato di fatto esistente al tempo della proposizione della domanda (come sancito dalla norma nella sua precedente versione), ma anche con riferimento alla legge vigente in quel momento, senza che possano, successivamente, rilevare i mutamenti tanto dello stato di fatto quanto delle norme (eventualmente) sopravvenute, dovendosi ritenere esteso anche allo "ius superveniens" il principio della "perpetuatio" della giurisdizione, in precedenza non applicabile ai mutamenti di diritto modificativi di essa, ovvero incidenti, in qualche misura, sui suoi criteri determinativi. Con tale previsione il legislatore ha inteso, in realtà, perseguire l'obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base alla legge applicabile al momento della proposizione della domanda giudiziale, sottraendola a successive diverse scelte legislative, senza peraltro incidere sul più generale principio dell'immediata operatività, in materia processuale, della legge sopravvenuta (pure con riguardo alla giurisdizione), quando valga invece a radicare la giurisdizione presso il giudice dinanzi al quale sia stato comunque già promosso il giudizio.
200620322c L'art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, contiene disposizioni relative ai "giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa", per come è desumibile dalla parte iniziale dello stesso articolo e confermato dalla rubrica del citato art. 4: esso, pertanto, non contiene norme sulla giurisdizione del giudice amministrativo (invero previste negli artt. 6 e 7 della menzionata legge n. 205 del 2000), ma disciplina un rito speciale che presuppone la sussistenza della giurisdizione amministrativa, con la conseguenza che, trattandosi di disposizione incidente sul rito processuale (e non sulla giurisdizione), da essa non può derivare alcuna modifica ai normali criteri di riparto tra le giurisdizioni.