200620319    Il vincolo di inedificabilità assoluta, imposto ad un fondo agricolo ricadente in un'area di pertinenza fluviale per effetto dell'approvazione di un piano di bacino, nell'ambito del quale l'immobile sia stato destinato alla realizzazione di un'opera pubblica (nella specie, "casse di esondazione"), non ha carattere espropriativo, non comportando la sottrazione del fondo alla sua destinazione, e costituendo un limite dovuto alla natura dei luoghi, simile a quelli che subiscono i siti che meritano tutela ambientale e/o paesaggistica, quale che sia l'autorità che li impone o la procedura attraverso la quale vengono sanciti. Salvo prova contraria, deve quindi ritenersi che il valore del fondo (soggetto a rischio idraulico per la sua vicinanza al corso d'acqua, e non perché lo abbia sancito l'autorità competente, la quale si limita a prendere atto della situazione di fatto, imponendo misure di sicurezza) non è condizionato in negativo dal provvedimento in questione, che invece, rendendo più sicuro il territorio, può addirittura incrementarne il valore, riducendo il rischio naturale con apposite prescrizioni ed interventi.

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