200620316 In tema di composizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, affinché sia rispettato il principio costituzionale di indipendenza del giudice speciale e garantita la regolare costituzione di tale organo giurisdizionale, è necessario - secondo un'interpretazione conforme a Costituzione - che, nell'ipotesi di sopravvenuta scadenza del mandato di uno dei componenti designati dalla Giunta regionale (prevista dall'art. 3, comma secondo, del d. lgs. n. 654 del 1948, come modificato dall'art. 2 del d.P.R. n. 204 del 1978), ai fini della legittima "prorogatio" delle sue funzioni, sia stato dato avvio, prima della suddetta scadenza, al procedimento di nomina del componente destinato a succedergli, condizione questa che deve ritenersi applicabile anche a seguito del regime normativo introdotto dal d. lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 (contenente norme di attuazione dello Satuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), con il quale è stato previsto, per i giuristi ed esperti componenti del predetto Consiglio comunque scaduti alla data di entrata in vigore dello stesso d. lgs., la cessazione dalla carica e dall'esercizio delle funzioni con il decorso del sessantesimo giorno dalla medesima data, poiché, diversamente, ne risulterebbe reso legittimo l'esercizio della giurisdizione da parte di giudici mantenuti in passato in una situazione in cui la loro indipendenza non era stata assicurata.