200620315a   Il principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., alla stregua del quale la giurisdizione si determina "con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda", trova la sua ragion d'essere in esigenze di economia processuale e riceve applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza della giurisdizione del giudice adito. Ne deriva che la sostituzione dell'art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998 compiuta dal legislatore con l'art. 7 della legge n. 205 del 2000 (in dipendenza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 292 del 2000) non ha comportato che alle norme nuovamente dettate sia stata attribuita un'efficacia retroattiva, con la conseguenza che esse sono entrate in vigore il 10 agosto 2000 e, in virtù del citato art. 5 del codice di rito, non possono valere a spostare la giurisdizione dal giudice ordinario a quello amministrativo nelle cause già pendenti davanti al primo alla data di entrata in vigore della legge.

 

200620315b     La cognizione della domanda, proposta anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000 e diretta all'ottenimento da parte di una società titolare di un'emittente radiofonica nei confronti di altra società dello stesso tipo dell'ordine di inibizione nella prosecuzione della condotta di disturbo alle comunicazioni e della condanna al correlato risarcimento del danno, spetta, in virtù dell'applicazione dei principi generali in tema di riparto della giurisdizione e della legislazione speciale sul servizio televisivo (in particolare, delle disposizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223 e succ. modif. ed integr.), alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché, nella materia delle concessioni, la controversia tra privati esula dalla giurisdizione amministrativa, costituendone oggetto non i rispettivi provvedimenti concessori (solo da interpretare), ma il diritto del primo concessionario a non essere limitato nello spazio a lui accordato dalla P.A. da provvedimenti successivi, che, senza essere adottati in suo confronto e senza prevedere modifiche al provvedimento precedente, consentano ad un successivo concessionario un'attività interferente sulla prima concessione, precisandosi che, a tal riguardo, non esercitano alcuna incidenza le previsioni contenute negli artt. 1.11 e 1.26 della legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Hosted by www.Geocities.ws

1