200616993 L'accordo diretto all'immediata impugnazione in sede di legittimitą della sentenza di primo grado (c.d ricorso "per saltum") costituisce un negozio giuridico processuale, quantomeno sotto il profilo della rilevanza della manifestazione di volontą dei dichiaranti, il cui effetto č quello di rendere inappellabile la sentenza oggetto dell'accordo, con la conseguenza che, ove non concluso dalle parti direttamente o mediante l'intervento di rispettivi procuratori speciali secondo le modalitą indicate nell'art. 366, comma terzo, cod. proc. civ. (non risultando sufficiente allo scopo l'intervento dei difensori muniti di mera procura "ad litem"), il relativo ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile. (Nella specie, le S.U., investite con un ricorso implicante un motivo attinente alla giurisdizione, sono, per l'appunto, pervenute - difettando la conclusione di un valido accordo nei precisati termini - alla declaratoria di inammissibilitą del ricorso proposto avverso una sentenza del tribunale che aveva deciso nel merito della ritenuta legittimitą di un licenziamento disciplinare come ordinario giudice di primo grado e non gią come giudice dell'impugnazione di lodo emesso da un Collegio di disciplina).