200616898  (a)           E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., la questione di legittimità del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, sollevata sotto il profilo della violazione della delega legislativa in relazione al supposto mancato rispetto del termine di sei mesi per l'emanazione da parte del Governo del decreto delegato, previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 14 maggio 2005, n. 80. Difatti, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 80 del 2005 ha previsto non solo un termine semestrale per l'adozione da parte del Governo del D.Lgs., ma anche l'eventualità di una proroga di centoventi giorni nel caso in cui il termine di sessanta giorni (dalla data di trasmissione dello schema di decreto al Parlamento) per la formulazione del parere delle competenti Commissioni parlamentari venisse a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del suddetto termine semestrale o successivamente: e di tale proroga deve tenersi conto nella specie, atteso che il termine di sessanta giorni è venuto a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine semestrale (15 novembre 2005), considerato che lo schema di D.Lgs. è stato trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento al Senato il 5 settembre 2005 ed alla Camera il 12 settembre 2005.

 

200616898 (b)            La controversia concernente l'eleggibilità a consigliere regionale ovvero la decadenza da tale carica di un amministratore di una società interamente partecipata dalla Regione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

 

 

200616898  (c)           Qualora una Regione non abbia ancora provveduto a disciplinare con legge i casi di ineleggibilità a consigliere regionale, ai sensi dell'art. 122, primo comma, Cost. e dell'art. 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è applicabile, nei confronti dell'amministratore di una società interamente partecipata dalla Regione, la causa di ineleggibilità a consigliere regionale prevista dall'art. 2, numero 10), della legge 23 aprile 1981, n. 154, la quale non è esclusa dalla circostanza che il candidato venga eletto nella quota maggioritaria mediante inserimento nel cosiddetto listino del Presidente (art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43).

 

 

200616898  (d)           In una controversia concernente l'eleggibilità a consigliere regionale ovvero la decadenza da tale carica, l'adozione nel giudizio di secondo grado, anziché del procedimento in udienza pubblica, di un procedimento in camera di consiglio in cui sia stata effettuata la discussione delle parti, sia stato pronunciato il dispositivo in udienza e sia stata emessa una decisione in forma di sentenza non può comportare la nullità della sentenza in assenza della deduzione dello specifico pregiudizio al diritto di difesa che sarebbe derivato dal rito seguito.

 

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