200616896                 In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione č riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. č demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla P.A. il potere di riconoscere l'ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'"an", il "quid" ed il "quomodo" dell'erogazione. Inoltre, la posizione del privato č di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all'emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso in cui tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimitā o per il suo contrasto con il pubblico interesse; di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui č subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in un caso di opposizione all'ingiunzione di restituzione del contributo che la P.A. aveva basato su presunti inadempimenti del beneficiario riguardanti l'invio di documentazione e la realizzazione dell'opera finanziata, e quindi attinenti alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione).

 

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