200616896 In materia di contributi e
sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e
giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il
contributo o la sovvenzione č riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a.
č demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei
presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge
attribuisce invece alla P.A. il potere di riconoscere l'ausilio, previa
valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione
all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente
l'"an", il "quid" ed il "quomodo"
dell'erogazione. Inoltre, la posizione del privato č di interesse legittimo,
come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale
anteriore all'emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero
nel caso in cui tale provvedimento venga annullato o revocato in via di
autotutela per vizi di legittimitā o per il suo contrasto con il pubblico
interesse; di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al
giudice ordinario, se la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto
di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui č subordinato il concreto
provvedimento di attribuzione. (Enunciando il principio di cui in massima, le
Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in un
caso di opposizione all'ingiunzione di restituzione del contributo che la P.A.
aveva basato su presunti inadempimenti del beneficiario riguardanti l'invio di
documentazione e la realizzazione dell'opera finanziata, e quindi attinenti
alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione).