200616895a Gli ufficiali giudiziari, come gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori giudiziari addetti agli U.N.E.P. si inquadrano nella categoria degli impiegati civili dello Stato poiché essi, quali "ausiliari dell'ordine giudiziario" (come definiti dall'art. 1 del d.P.R. n. 1229 del 1959, al fine di attestare il collegamento funzionale della loro attività con quelle dei giudici e cancellieri), godono di uno stabile inserimento nell'amministrazione giudiziaria, idoneo ad escludere in radice qualsiasi accostamento della loro collocazione lavorativa a quella di privati cittadini esercenti pubbliche funzioni, e, del resto, la legge (art. 2 cit. d.P.R. n. 1229 del 1959) li equipara ai predetti impiegati statali agli effetti, tra l'altro, dei congedi e della impignorabilità ed insequestrabilità sia della retribuzione, sia delle indennità, sia degli assegni. Oltretutto, la riferita qualificazione è confortata dall'ulteriore circostanza che gli addetti agli U.N.E.P. sono assunti in servizio per pubblico concorso e nei loro riguardi sono state estese le qualifiche professionali, con i relativi profili, proprie del pubblico impiego, senza trascurare, in proposito, la rilevanza del loro assoggettamento al potere di sorveglianza del presidente della Corte di appello e del presidente del Tribunale, nonché al potere disciplinare del Ministro. Né, ai fini della possibile esclusione di tale inquadramento, ricoprono alcuna incidenza le caratteristiche relative alle peculiarità del loro trattamento retributivo e dell'assenza dell'obbligo del rispetto di un orario predeterminato, sia perché, in effetti, il complesso metodo retributivo può ritenersi assimilabile al trattamento stipendiale degli impiegati statali, sia perché la mancata preordinazione di un orario lavorativo non influisce sulla natura subordinata e pubblica del rapporto, che, nel settore specifico, deve caratterizzarsi per standard lavorativi che, seppure cadenzati entro gli orari indicati dalla normativa procesualistica per i singoli atti da compiere, non possono ugualmente - per la molteplicità e particolarità dei compiti affidati agli ufficiali giudiziari – essere assoggettati, in ragione di evidenti esigenze di efficienza del servizio, a fissi e generalizzati schemi temporali.
200616895b L'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (successivamente recepito dall'art. 69, comma settimo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nel trasferire al giudice ordinario le controversie del pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e dalle circostanze collocate alla base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Pertanto, le controversie di lavoro dell'ufficiale giudiziario e degli altri dipendenti addetti agli U.N.E.P. - che si qualificano come impiegati civili dello Stato, il cui rapporto di lavoro è stato privatizzato - sono ora assoggettate alla generale disciplina regolante le controversie attinenti al lavoro pubblico per l'appunto privatizzato, con la conseguenza che le controversie aventi riferimento - in base al richiamato principio - ad un'epoca antecedente al 30 giugno 1998, individuata quale data discriminante dal citato art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998, sono ancora da ritenersi attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre quelle riferibili ad epoca successiva sono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, le S.U., sulla scorta del richiamato criterio, ha confermato l'impugnata sentenza che aveva correttamente riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della controversia sulla determinazione del trattamento economico riconducibile alla ripartizione dell'indennità di trasferta tra gli addetti agli Uffici Unici risalente ad epoca anteriore al 30 giugno 1998).