200616751 (a) La
Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea costituiscono soggetti giuridici
diversi, ancorché istituzionalmente e funzionalmente collegati, ciascuno dei
quali dotato di ben distinta personalità giuridica, sia sul piano del diritto
sostanziale che di quello processuale. Deve pertanto escludersi che la Banca
d'Italia costituisca un'articolazione locale della Banca Centrale Europea e che
alla prima siano stati conferiti poteri rappresentativi che la abilitino a
stare in giudizio nel territorio italiano in nome e per conto della seconda.
200616751 (b) E' da escludere che la massa monetaria posta in circolazione nell'ambito dei Paesi aderenti al sistema dell'euro (e quindi anche in Italia) appartenga alla collettività dei cittadini di quei Paesi, e che, di conseguenza, ciascuno di costoro possa rivendicare, "pro quota", il reddito derivante dalla stampa e dalla circolazione di detta massa monetaria (cosiddetto reddito di signoraggio), oggi invece percepito - per effetto di una scelta di politica monetaria consacrata in strumenti normativi di diritto europeo, al cui rispetto il nostro Paese è vincolato anche sul piano internazionale - dalla Banca Centrale Europea e poi ridistribuito tra le diverse Banche centrali nazionali. Discende da ciò che la pretesa del cittadino rivolta ad ottenere una quota proporzionale del signoraggio monetario esula dall'ambito della giurisdizione, sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo, in quanto al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono indiscutibilmente comprese quelle di politica monetaria, di adesione a trattati internazionali e di partecipazione ad organismi sovranazionali, funzioni in rapporto alle quali non è dato configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto. Né la giurisdizione in ordine a detta pretesa spetta al giudice di pace: essendo da escludere che l'attribuzione a detto giudice del compito di decidere secondo equità le controversie il cui valore non superi un certo importo gli consenta di emettere pronunce che eccedono i limiti generali della giurisdizione.