200616749 Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 7, comma settimo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, riguardante il conseguimento del diritto alla c.d. mobilità lunga, il requisito dei ventotto anni di contribuzione può essere conseguito al momento della cessazione dell'attività lavorativa, in caso di contributi accreditati nelle diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, sia mediante il cumulo automatico dei contributi versati nella gestione generale dei lavoratori dipendenti con quelli versati nella gestione del lavoratori autonomi - che consentirà, poi, di ottenere la pensione di anzianità in quest'ultima gestione - sia attraverso la ricongiunzione dei diversi periodi assicurativi nella gestione dei lavoratori dipendenti, ai sensi della legge n. 29 del 7 febbraio 1979, al fine di ottenere l'erogazione della pensione in questa stessa gestione, restando peraltro esclusa, quando non si faccia ricorso alla suddetta ricongiunzione, la possibilità di cumulare nell'assicurazione dei lavoratori dipendenti i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi al fine di ottenere la pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti.