200616469a Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è circoscritto ai limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo ovvero all'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui ineriscono, invece, gli errori "in iudicando" o "in procedendo". Tale principio si applica anche in materia di decisioni rese in sede di giudizio di ottemperanza, poiché i soli motivi riguardanti la giurisdizione, per i quali gli artt. 111 Cost. e 362 cod. proc. civ. consentono il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, comprendono, pure con riferimento al richiamato giudizio di ottemperanza, i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le S.U. hanno rigettato il motivo del ricorso con il quale si deduceva la sussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio di ottemperanza ovvero per l'adozione di una pronunzia di improcedibilità, siccome comunque attinenti ai limiti interni della giurisdizione amministrativa).
200616469b conforme a Cass. SS.UU. n. 22885 del 2004.
200616469c Posto che l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'effettivo adempimento da parte dell'amministrazione pubblica dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione, il giudice dell'esecuzione è chiamato non solo ad enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, chiarendone il significato reale ma - anche quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione - ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione. Detto potere incontra, tuttavia, il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quante volte la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo.
200616469d conforme a Cass. SS.UU. ord. n. 319 del 2005.