200616463                 In tema di procedimento disciplinare nei confronti del magistrato ricollegabile ad un procedimento penale, ogniqualvolta il decreto di archiviazione non consegua ad una specifica contestazione, il termine annuale di decadenza per il promovimento dell'azione disciplinare, di cui all'art. 59, sesto comma, del d.P.R. 31 maggio 1946, n. 511, decorre dal giorno in cui uno dei titolari dell'azione disciplinare abbia avuto notizia di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza della Sezione disciplinare del CSM, la quale, nel dichiarare il non doversi procedere perché l'azione disciplinare non era stata promossa nei termini di legge, aveva rilevato che già la motivata richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e comunicata al Ministro della giustizia contenesse tutti gli elementi dell'illecito disciplinare poi contestato all'incolpato).

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