200616462   Le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, passate in giudicato, che abbiano statuito su profili sostanziali della controversia (e, perciò, sia pure implicitamente, sulla giurisdizione), sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, con la conseguente incontestabilità (cosiddetta "efficacia panprocessuale") negli altri giudizi tra le stesse parti, che abbiano ad oggetto pretese identiche rispetto a quelle già esaminate e "coperte" dal giudicato. In particolare, il giudicato esterno di merito (ed anche, implicitamente, in punto di giurisdizione) precedentemente formatosi, e rilevabile anche d'ufficio, spiega la sua efficacia nello stesso giudizio intentato davanti ad altro giudice, di ordine diverso, nel quale si sia venuto a configurare un giudicato interno affermativo della sua giurisdizione. (Nella specie, le S.U. hanno ritenuto che il giudicato esterno, formatosi nel giudizio amministrativo, sulla non debenza di un'indennità di accesso rivendicata da un consulente amministrativo nei confronti della Gestione liquidatoria di una U.S.L.  doveva considerarsi operante, con sua rilevabilità d'ufficio, nel giudizio successivamente proposto dinanzi al giudice ordinario ed avente ad oggetto la stessa pretesa, senza che potesse rilevarsi la configurabilità al riguardo di alcuna preclusione derivante dalla sopravvenuta formazione, nel secondo giudizio, di un giudicato interno con riguardo all'affermazione della sua giurisdizione da parte del giudice ordinario).

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