200615900 Con riguardo a pronuncia del giudice contabile, l'eventuale partecipazione alla decisione della controversia di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi, ai sensi dell'art. 51 cod. proc. civ., non integra mancanza di giurisdizione del collegio giudicante, atteso che detta carenza di giurisdizione, in relazione all'illegittima composizione dell'organo giudicante, è ravvisabile solo nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell'organo medesimo, per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge. Pertanto, il ricorso per cassazione non è esperibile nei confronti di sentenza della Corte dei conti per denunciare la mancata astensione di un membro di quel collegio, vertendosi in tema di violazione di norme processuali, esorbitante dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite.