200615897 La domanda dell'assistito dal Servizio sanitario nazionale di rimborso di spese effettuata presso una struttura privata, senza preventiva autorizzazione, per cure od interventi in tesi urgenti e non ottenibili dal servizio pubblico, fa valere una posizione creditoria correlata al diritto alla salute, per sua natura non suscettibile di essere affievolito da potere di supremazia, ed inoltre, quanto al requisito dell'urgenza, coinvolge meri apprezzamenti tecnici della P.A., non valutazioni discrezionali in senso stretto; ne consegue che la relativa controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.