200615896 (a) In un rapporto di
durata, caratterizzato dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorché
similari) posizioni creditorie-debitorie, la statuizione definitiva di merito,
inerente alla domanda relativa ad una di dette posizioni, con implicita
affermazione della giurisdizione del giudice adito, assume autorità di
giudicato esterno, nella successiva causa fra le stesse parti che abbia ad
oggetto un diverso credito, limitatamente alle questioni comuni, quali l'esistenza,
la validità e l'efficacia del rapporto stesso. Tale statuizione, pertanto, con
riguardo alla giurisdizione, è vincolante nella successiva contesa solo se in
essa la giurisdizione medesima si ricolleghi alla soluzione delle indicate
questioni comuni, non anche quando debba essere determinata sulla mera base
dell'individuazione della legge in vigore al momento dell'introduzione della
causa (art. 5 cod. proc. civ.), atteso che l'autonomia dei diritti si traduce
in autonomia delle rispettive domande, anche con riferimento all'epoca della
loro proposizione, e che quindi la predetta individuazione della legge del
tempo si atteggia come quesito separatamente pertinente per ciascuna delle
domande stesse.
200615896 (b) Il farmacista convenzionato con il servizio sanitario nazionale il quale chieda alla ASL il pagamento del prezzo dei medicinali forniti agli assistiti dal predetto servizio, fa valere un credito inerente a detto servizio, direttamente fissato da previsioni normative e negoziali e sottratto all'incidenza di provvedimenti od atti integranti esercizio di potere autoritativo da parte della P.A.; la relativa controversia, pertanto, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo contemplata dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (e succ. modif.), e spetta, in carenza di deroga ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, alla cognizione del giudice ordinario.