200615665 In tema di acque pubbliche, al fine di stabilire se una domanda di concessione di derivazione di acqua debba o meno considerarsi nuova, e vada quindi istruita con la procedura prevista dall'art. 7 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, non assume alcun rilievo l'eventuale sussistenza di derivazioni in atto già assentite in favore di un altro soggetto, dovendo valutarsi esclusivamente se colui che propone la domanda chieda di subentrare nella posizione del preesistente concessionario, ovvero di realizzare una propria derivazione di acqua sulla base di un nuovo progetto tecnico, che dev'essere allegato alla domanda, ed in ordine al quale si rende necessaria, in particolare, l'acquisizione del parere del Consiglio superiore di lavori pubblici. L'applicabilità di tale procedura non è infatti esclusa dal fatto che, in relazione alle medesime acque, già esista una concessione di derivazione a beneficio di un terzo, né dall'eventualità che la nuova derivazione debba tener conto in qualche misura dei diritti già spettanti ad un precedente concessionario, secondo le regole stabilite per la c.d. "sottensione" dagli artt. 45 e ss. del testo unico: tali circostanze, infatti, si riflettono sul contenuto finale del provvedimento che l'Amministrazione è chiamata ad adottare, potendo costituire motivo di rigetto della nuova domanda, e giustificando comunque una discussione, che deve formare anch'essa oggetto del prescritto parere, in ordine alla decadenza della precedente concessione, nonché alla compatibilità della nuova derivazione con altra utilizzazione già concessa, alla prevalente importanza della nuova concessione rispetto alla precedente, ed al modo di garantire o indennizzare i diritti del precedente concessionario.

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