200615658 La Corte dei conti è deputata alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra l'agente contabile e l'Amministrazione nonché del risultato contabile finale di detti rapporti. Ne deriva che, cessato il rapporto concessorio, ogni controversia relativa al "saldo", attivo o passivo, della gestione dell'agente contabile va promossa innanzi all'autorità competente a giudicare della responsabilità contabile, cioè alla Corte dei conti. (Principio espresso in fattispecie nella quale il Comune aveva chiesto all'agente contabile la consegna del residuo di fondo cassa e questi aveva richiesto in via riconvenzionale il compenso ulteriore per avere gestito i fondi erogati dallo Stato, in occasione del sisma del 1980, ai sensi della legge n. 219 del 1981).