200615657 In relazione all'impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di decisione in sede disciplinare emessa dal Consiglio nazionale forense, il termine di quindici giorni dalla notifica previsto dall'art. 66 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 per il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione (applicabile - in forza dell'art. 67 del medesimo R.D. - in luogo di quello, ordinario, di venti giorni stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. per il deposito in generale del ricorso per cassazione), ha carattere perentorio e la relativa inosservanza determina l'improcedibilitą del ricorso medesimo.