200615628a Con riguardo alle controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale italiano - come di quello straniero - di consolati di Stati stranieri in Italia, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per effetto dell'immunitą consolare, quando la pronuncia a tale giudice richiesta comporti interferenza sull'organizzazione dell'ufficio consolare. Pertanto, deve essere esclusa la giurisdizione del giudice italiano per la domanda volta alla reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di impugnativa di licenziamento, investendo detta pretesa in via diretta i poteri organizzativi-sovrani dell'ente straniero. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla domanda implicante l'impugnazione del licenziamento proposta da una dipendente del Consolato della Repubblica della Tunisia in Italia con mansioni di segretaria locale e di dattilografa, sul presupposto che le prestazioni di detta dipendente non potevano considerarsi meramente materiali e strumentali, ma si inserivano, pur sempre, nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio consolare, in quanto rispondenti ad una posizione caratterizzata da un obbligo di riservatezza e da capacitą professionali connaturali ad un rapporto fiduciario, risolvendosi in una necessaria attivitą di supporto e di collaborazione che era funzionale rispetto alla realizzazione delle finalitą del menzionato ufficio).
200615628b La cognizione della controversia instaurata da personale dipendente italiano o straniero di Ufficio consolare di Stato estero in Italia al fine di ottenere il pagamento di spettanze retributive e la condanna dello stesso Stato estero al versamento dei contributi previdenziali omessi appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, essendosi in presenza di una domanda giudiziale che non coinvolge aspetti relativi all'organizzazione dello Stato straniero e non incide in alcun modo sull'esercizio dei suoi poteri sovrani.