200615626a Con riguardo alle controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale italiano - come di quello straniero - di consolati di Stati stranieri in Italia, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per effetto dell'immunitą consolare, quando la pronuncia a tale giudice richiesta comporti interferenza sull'organizzazione dell'ufficio consolare. Pertanto, deve essere esclusa la giurisdizione del giudice italiano per la domanda volta alla reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di impugnativa di licenziamento, investendo detta pretesa in via diretta i poteri organizzativi-sovrani dell'ente straniero. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo all'impugnazione del licenziamento proposta da un lavoratore straniero alle dipendenze dell'Ambasciata del Kuwait in Italia addetto a mansioni di vigilanza e custodia, specificando che deve ritenersi inibito a detto giudice di poter sindacare le scelte operate da un'ambasciata di uno Stato straniero in ordine alle misure da adottare per garantire la sicurezza - anche al proprio interno - e, conseguentemente, di poter imporre, tramite l'ordine di reintegrazione, la propria valutazione).
200615626b La cognizione della controversia instaurata da personale dipendente italiano o straniero di Ufficio consolare di Stato estero in Italia al fine di ottenere il pagamento di spettanze retributive e la condanna dello stesso Stato estero al risarcimento del danno per inadempimento datoriale appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, essendosi in presenza di una domanda giudiziale che non coinvolge aspetti relativi all'organizzazione dello Stato straniero e non incide in alcun modo sull'esercizio dei suoi poteri sovrani.