200615620a   Con riguardo alle controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale italiano di consolati di Stati stranieri in Italia, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per effetto dell'immunità consolare, quando la pronuncia a tale giudice richiesta comporti interferenza sull'organizzazione dell'ufficio consolare. Pertanto, deve essere esclusa la giurisdizione del giudice italiano con riferimento alla domanda volta - come nella specie - alla reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di impugnativa di licenziamento, investendo detta pretesa in via diretta i poteri organizzativi-sovrani dell'ente straniero, a nulla, peraltro, rilevando che, in corso di causa, il lavoratore licenziato opti, eventualmente, per il risarcimento del danno in sostituzione della reintegrazione originariamente richiesta, giacché tale domanda, pur "ridimensionata" a pretese a contenuto patrimoniale, richiede pur sempre una valutazione del comportamento datoriale ostativa - per i motivi precedentemente specificati - all'esercizio della giurisdizione italiana.

200615620b   La cognizione della controversia instaurata da un dipendente italiano di un ufficio consolare di uno Stato straniero in Italia al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al versamento dei contributi previdenziali omessi ovvero al risarcimento dei danni subiti in dipendenza di tale omissione appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, siccome attinente ad aspetti solo patrimoniali del rapporto di lavoro e, in quanto tale, inidonea ad interferire nelle funzioni istituzionali dell'anzidetto ufficio, non inerendo, invero, all'esercizio del poteri sovrani dello Stato straniero.

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