200615619 Nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, delineato dall'art. 68 del d. lgs. n. 29 del 1993 (nel testo sostituito dall'art. 29 del d. lgs. n. 80 del 1998 ed ulteriormente modificato dall'art. 18 del d. lgs. n. 387 del 1998), ai fini del trasferimento al giudice ordinario delle controversie di pubblico impiego privatizzato, l'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998 (poi recepito nel successivo art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165 del 2001), pone il discrimine temporale tra le due suddette giurisdizioni con riferimento non all'arco temporale di riferimento degli effetti di un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, ma al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia; pertanto, se la lesione del diritto è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione. (Nella specie, le S.U., sulla scorta dell'enunciato principio, in accoglimento del proposto ricorso, hanno dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla cognizione della domanda con la quale era stato richiesto il riconoscimento dell'equo indennizzo con riguardo ad una patologia che si assumeva dipendente da causa di servizio, sul presupposto che il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, con il quale il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie aveva negato tale rapporto di causalità, era intervenuto in data successiva al 30 giugno 1998, individuata quale discrimine temporale dal predetto art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998, in quel momento applicabile).