200615612 a - Il ricorso incidentale per cassazione proposto dalla parte totalmente o parzialmente vittoriosa nel merito, ancorché condizionato, deve essere esaminato in via prioritaria dalle Sezioni unite qualora investa la questione della giurisdizione che sia stata espressamente affermata nella sentenza impugnata, poiché la contestazione del potere decisorio del giudice in quanto carente di giurisdizione non può essere condizionata al risultato della controversia, atteso che la valutazione del merito postula pur sempre l'esercizio dello stesso potere decisorio che viene contestato con il ricorso incidentale.
200615612 b - Il rapporto di lavoro tra la F.I.T. (Federazione italiana tennis), quale federazione sportiva nazionale, ed un dipendente di ufficio periferico con mansioni tecniche, anche prima della legge 23 marzo 1981, n. 91 (che, all'art. 14, prevede espressamente la natura privatistica dei rapporti instaurati dalle federazioni con personale tecnico e sportivo), aveva natura privata, posto che, anche anteriormente all'entrata in vigore di detta legge, era da escludersi la possibilità che le federazioni potessero creare "ex novo" rapporti di pubblico impiego; le relative controversie, pertanto, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Né in senso contrario rileva la sopravvenuta legge 31 gennaio 1992, n. 138, atteso che con essa non è stata prevista l'automatica trasformazione dei rapporti privati in rapporti di pubblico impiego (bensì solo l'inquadramento nei ruoli del C.O.N.I. del personale assunto dalle federazioni sportive nazionali previo superamento di concorso per titoli e prove attitudinali), così come risulta ininfluente che la domanda, con la quale il dipendente tecnico della federazione abbia chiesto il riconoscimento di spettanze di lavoro o la reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento illegittimo, sia stata rivolta solidalmente sia contro la federazione sportiva che contro il C.O.N.I. .