200615342 a - L'art. 16, lett. f), del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel disporre che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma primo, della legge 3 aprile 1979, n. 103", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. Lo Stato, infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto dell'art. 11, comma primo, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo novellato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, le S.U. hanno respinto l'eccezione pregiudiziale del controricorrente relativa alla dedotta inammissibilità del ricorso per essere stato proposto dal Ministro e non dal dirigente del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi).
200615342 b - La controversia, avente origine nella domanda di un dipendente della P.A. tendente - in conseguenza dell'espletamento di procedura pubblica concorsuale - all'accertamento del suo diritto all'assunzione nel ruolo del personale dirigenziale e alla stipulazione del relativo contratto di lavoro, con la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, esula dall'ambito di quelle inerenti la suddetta procedura del pubblico concorso (tale essendo anche quello preordinato all'inquadramento di dipendenti in area superiore, come nella specie) e, perciò, ai sensi dell'art. 63, primo comma, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la sua cognizione spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, con l'approvazione della graduatoria si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa dell'amministrazione, subentrando una fase in cui i comportamenti dell'amministrazione vanno ricondotti all'ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede. Né, al riguardo, rileva che il rifiuto di stipulazione del contratto con il soggetto che assume essersi collocato in posizione utile nella graduatoria (non contestata) abbia assunto a presupposto un provvedimento amministrativo di determinazione del numero dei dirigenti da assumere. In proposito, invero, deve essere rilevato che esula dalle questioni di giurisdizione la verifica del fondamento di merito della pretesa in relazione al potere dell'amministrazione di stipulare il contratto, che comprende l'indagine sulla legittimità del provvedimento amministrativo (circa la dotazione organica da coprire) invocato dall'amministrazione a giustificazione del rifiuto di assunzione, stante l'esplicita previsione di legge - contenuta nello stesso primo comma dell'art. 63 del citato d. lgs. n. 165 del 2001 - secondo la quale la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro non soffre deroga per il fatto che, nelle controversie relative all'assunzione, come nelle altre concernenti diritti soggettivi del dipendente pubblico, venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato.