200615340 - L’art. 69, comma settimo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cui corrispondeva, precedentemente, l’art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80), nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale - individuato in relazione alla data del 30 giugno 1998 - tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento dell'instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti a base della pretesa avanzata; pertanto, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, mentre laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riguardo al momento della realizzazione del fatto dannoso e, perciò, al momento della cessazione della permanenza. (Nella specie, in cui l'oggetto della controversia concerneva un’ipotesi di responsabilità contrattuale, per inadempimento dell'obbligo di assunzione, derivante dal provvedimento di avviamento al lavoro, le S.U., rilevando che il comportamento inadempiente non si era realizzato con il rifiuto dell'assunzione, ma si era protratto fino alla stipulazione del contratto di lavoro, intervenuta nel 2001, con la conseguente configurabilità di un illecito permanente, occorreva porre riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso, coincidente con il tempo di cessazione della permanenza, cosicché la questione controversia si sarebbe dovuta considerare attinente a periodo successivo al 30 giugno 1998, con la derivante devoluzione della sua cognizione alla giurisdizione del giudice ordinario, donde la cassazione con rinvio della sentenza impugnata con la quale era stata erroneamente dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo).