200615217 L'atto con cui il concessionario per la gestione di un aeroporto, previo assenso del Ministero dei Trasporti, affida ad un altro soggetto la gestione di un autoparcheggio custodito nell'area antistante lo scalo aeroportuale, riguardando l'utilizzazione di un bene del demanio aeronautico, che non puō formare oggetto di rapporti di natura privatistica, ed avendo un contenuto riconducibile direttamente a facoltā e diritti attribuiti dal Ministero nell'ambito della concessione, č qualificabile come subconcessione, senza che assumano alcun rilievo la natura privatistica dei soggetti ed il regime privatistico dell'attivitā in questione, la quale, pur non comportando il trasferimento di poteri autoritativi, costituisce un pubblico servizio, in quanto assunta dalla P.A. e svolta dalla stessa o da un soggetto ad essa collegato in favore della generalitā dei soggetti: le relative controversie sono pertanto devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (nel testo originario, non essendo nella specie applicabile nč l'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 292 del 2000, nč l'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, entrato in vigore successivamente alla proposizione della domanda, e non avente efficacia retroattiva). A detta regola fanno peraltro eccezione, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 citato, le controversie riguardanti l'adeguamento delle tariffe di parcheggio, le quali, avendo ad oggetto un corrispettivo e non implicando un sindacato in ordine all'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali dell'Amministrazione, sono riservate alla giurisdizione ordinaria, anche nell'ipotesi in cui l'adeguamento sia sottoposto ad approvazione ministeriale: tale provvedimento, infatti, in quanto destinato a verificare la correttezza dei calcoli effettuati dal concessionario sulla base di parametri di carattere economico-aziendale, non comporta alcuna ponderazione di interessi pubblici, e non costituisce quindi esercizio di discrezionalitā amministrativa.

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