200614865 - Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 826, terzo comma, cod. civ., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio, per cui non è sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un'area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico. In difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta ad un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del "nome iuris" che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene ad inquadrasi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, le S.U., alla stregua dell'enunciato principio, sul presupposto che né l'acquisizione del terreno al patrimonio comunale mediante contratto in regime privatistico, ancorché stipulato per evitare la procedura dell’espropriazione, né la previsione dello strumento urbanistico potevano ritenersi atti idonei a realizzare la concreta destinazione dell'area concessa in godimento a privato a verde pubblico o ad altro servizio pubblico in relazione alle esigenze delle zone ad essa limitrofe del territorio comunale, hanno dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'azione di accertamento di un contratto di locazione inerente un immobile di proprietà comunale e detenuto da privato, siccome riconducibile nell'ambito del patrimonio disponibile del Comune).