200614858 a - L'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora trasfuso nell'art. 69, comma settimo, del successivo d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nel trasferire al giudice ordinario le controversie del pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale - individuato in relazione alla data del 330 giugno 1998 - tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti alla base della pretesa avanzata, in ordine alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Pertanto, nel caso in cui la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione. (Nella specie, le S.U. hanno individuato tale discrimine temporale ponendo riguardo all'epoca di emanazione della delibera della Giunta Regionale risalente al 1984 con la quale era stato disposto l'inquadramento del lavoratore nei ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale, secondo criteri di cui il medesimo contestava la legittimità invocando l'applicazione della disciplina di cui al d.P.R. 8 maggio 1987, n. 287, con conseguente dichiarazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).
200614858 b - Nei giudizi a litisconsorzio facoltativo, in cui uno o più attori propongono domande contro diversi convenuti, la statuizione sulla giurisdizione può riguardare solo le domande per le quali è stato chiesto il regolamento preventivo.