200614854 (a)
Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un
meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi
distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello
della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto
dall'art. 305 cod. proc. civ., è riferibile solo al deposito del ricorso nella
cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale
adempimento, e recuperato così il contatto tra la parte interessata ed il
giudice, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione
successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a
garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti
della controparte, presuppone che quell'altro, precedente termine sia stato
rispettato, ma ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di
assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in
ius". Ne consegue che il vizio da
cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di
fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai
perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la
rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291
cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato
rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il
combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo art.
307, terzo comma.
200614854 (b) Una volta depositate, in favore dell’Amministrazione, azioni a titolo di cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal privato nei confronti della stessa P.A., in conformità a quanto contemplato dalla normativa regionale (nella specie, la legge della Regione Sardegna 12 aprile 1957, n. 10, relativa alla facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde) che ad un simile onere condizionava l'autorizzazione (nel regime anteriore alla legge statale sulla obbligatorietà del regime di nominatività dei titoli azionari) ad emettere titoli al portatore, spetta al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, la giurisdizione sulla controversia concernente la legittimità dell'esercizio, da parte del Presidente della Giunta regionale, del diritto di incamerare la cauzione. Difatti, il diritto soggettivo del privato sulle azioni depositate in cauzione non è suscettibile di ridursi ad interesse legittimo in conseguenza del provvedimento con cui la P.A. ne abbia disposto l'incameramento, essendo questo un provvedimento non condizionato da valutazioni discrezionali, bensì adottato unicamente nell'ambito di poteri di verifica e di controllo dell'adempimento degli obblighi in relazione ai quali il privato aveva proceduto a detto deposito cauzionale.
200614854 (c)
Il regime di nominatività obbligatoria dei titoli azionari, introdotto
sull'intero territorio nazionale con il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
emesso in attuazione della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, ha reso
impossibile, sin dal momento della sua entrata in vigore, l'emissione di nuove
azioni al portatore, per ciò stesso escludendo ogni ulteriore vigenza alla
legge della Regione Sardegna 12 aprile 1957, n. 10, la quale, fino a quel
momento, aveva consentito all'Amministrazione regionale di autorizzare
l'emissione di titoli siffatti al fine di creare ed esercire nuovi impianti
industriali nel territorio della Regione. Il sopravvenuto regime di
nominatività obbligatoria dei titoli azionari, tuttavia, non preclude
all'Amministrazione regionale, la quale abbia ricevuto in epoca anteriore il
deposito cauzionale di azioni al portatore a garanzia dell'adempimento degli
obblighi imposti al privato in base alla predetta legge regionale, di procedere,
in presenza delle previste condizioni (come la non realizzazione delle opere e
degli impianti progettati nel previsto termine), all'incameramento della
cauzione, e ciò stante l'irrilevanza del sopravvenuto obbligo di conversione di
tali titoli rispetto alla loro funzione cauzionale, considerato che le azioni
al portatore costituivano (almeno sino alla scadenza del termine per la loro
utile conversione in titoli nominativi) beni atti alla circolazione, dotati di
valore economico, e quindi idonei a svolgere l'indicata funzione.