200614854 (a) Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, e recuperato così il contatto tra la parte interessata ed il giudice, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, presuppone che quell'altro, precedente termine sia stato rispettato, ma ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius".  Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo art. 307, terzo comma.

 

200614854 (b) Una volta depositate, in favore dell’Amministrazione, azioni a titolo di cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal privato nei confronti della stessa P.A., in conformità a quanto contemplato dalla normativa regionale (nella specie, la legge della Regione Sardegna 12 aprile 1957, n. 10, relativa alla facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde) che ad un simile onere condizionava l'autorizzazione (nel regime anteriore alla legge statale sulla obbligatorietà del regime di nominatività dei titoli azionari) ad emettere titoli al portatore, spetta al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, la giurisdizione sulla controversia concernente la legittimità dell'esercizio, da parte del Presidente della Giunta regionale, del diritto di incamerare la cauzione. Difatti, il diritto soggettivo del privato sulle azioni depositate in cauzione non è suscettibile di ridursi ad interesse legittimo in conseguenza del provvedimento con cui la P.A. ne abbia disposto l'incameramento, essendo questo un provvedimento non condizionato da valutazioni discrezionali, bensì adottato unicamente nell'ambito di poteri di verifica e di controllo dell'adempimento degli obblighi in relazione ai quali il privato aveva proceduto a detto deposito cauzionale.

 

200614854 (c) Il regime di nominatività obbligatoria dei titoli azionari, introdotto sull'intero territorio nazionale con il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, emesso in attuazione della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, ha reso impossibile, sin dal momento della sua entrata in vigore, l'emissione di nuove azioni al portatore, per ciò stesso escludendo ogni ulteriore vigenza alla legge della Regione Sardegna 12 aprile 1957, n. 10, la quale, fino a quel momento, aveva consentito all'Amministrazione regionale di autorizzare l'emissione di titoli siffatti al fine di creare ed esercire nuovi impianti industriali nel territorio della Regione. Il sopravvenuto regime di nominatività obbligatoria dei titoli azionari, tuttavia, non preclude all'Amministrazione regionale, la quale abbia ricevuto in epoca anteriore il deposito cauzionale di azioni al portatore a garanzia dell'adempimento degli obblighi imposti al privato in base alla predetta legge regionale, di procedere, in presenza delle previste condizioni (come la non realizzazione delle opere e degli impianti progettati nel previsto termine), all'incameramento della cauzione, e ciò stante l'irrilevanza del sopravvenuto obbligo di conversione di tali titoli rispetto alla loro funzione cauzionale, considerato che le azioni al portatore costituivano (almeno sino alla scadenza del termine per la loro utile conversione in titoli nominativi) beni atti alla circolazione, dotati di valore economico, e quindi idonei a svolgere l'indicata funzione.

 

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